About Us
Statuto
Articolo 1
È costituita ai sensi del D.L.vo 4 dicembre 1997 n.460, attuativo della delega recata dall'art. 3, commi 188 e 189 della L. 23 dicembre 1996 n.662 ed ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n.383, l'Associazione Culturale denominata "ASSOCIAZIONE ROBERT F. KENNEDY FOUNDATION OF EUROPE - ONLUS".
Essa è tenuta all'uso nella denominazione in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale, o, in alternativa, dell'acronimo "ONLUS".
L'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà inserire nella denominazione sociale il nome o la sigla di eventuali sponsor commerciali, ovvero abolire tali sigle in caso di cessazione del rapporto.
Articolo 2
L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, aperta a uomini e donne, di qualsiasi stirpe e popolo del mondo e non persegue scopo di lucro.
Articolo 3
La sede legale dell'Associazione è in Roma, Via di Porta Pinciana n.1, nei locali individuati dal Consiglio di Amministrazione che li propone all'Assemblea ordinaria. L'Associazione può istituire altri sedi, nonchè delegazioni, sezioni, gruppi ed altra forma organizzativa periferica che possa essere considerata necessaria o utile al conseguimento degli scopi associativi in qualsiasi parte del mondo.
Articolo 4
La durata dell'Associazione è stabilita in anni trenta ed è prorogabile di altri trenta alla scadenza del termine originario.
Articolo 5
L'Associazione si propone di:
- promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni, mostre fotografiche, attività di formazione e programmi educativi, studi e convegni di rilevanza nazionale ed europea, nonchè sviluppare rapporti di collaborazione con amministrazioni internazionali, europee, nazionali, regionali e locali, con università italiane ed estere, con altre istituzioni culturali, con enti e, in genere, organismi pubblici o privati, privati od esteri in materie con particolare rilievo alle problematiche della difesa dei diritti umani e civili, dello sviluppo sostenibile, della protezione dell'ambiente e della vita umana.
Per lo svolgimento delle attività suddette l'Associazione potrà:
- ricevere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;
- concludere accordi, protocolli e convenzioni, contratti per prestazioni di servizio, conferire incarichi, acquisire e cedere diritti relativi ad opere dell'ingegno, beni e diritti di qualsiasi natura;
- partecipare ad associazioni, consorzi od altre organizzazioni aventi finalità compatibili.
L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa e\o affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessaria e\o utile alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
L'Associazione potrà inoltre promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.
Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato locale, nazionale o internazionale nonchè collaborare con organismi, movimenti, o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.
L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio Comune, Provincia o Regione, nonchè da Enti nazionali ed internazionali, offrendo la propria assistenza e presenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività; da enti pubblici e privati, che comunque siano interessati allo sviluppo dell'attività dell'Associazione.
Dallo scopo della Associazione è esclusa ogni finalità politica e di lucro.
L'Associazione, nell'attuazione del proprio scopo, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può patrocinare iniziative in contrasto con esso.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.
Articolo 6
L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche di qualsiasi nazionalità che presentino autentico interesse per gli scopi di cui all'articolo 5 del presente statuto e che chiedano di divenire tali per collaborare al raggiungimento degli scopi predetti.
Sono aderenti alla Associazione:
- i Soci Fondatori;
- i Soci ordinari dell'Associazione;
- i Soci istituzionali dell'Associazione;
- i Soci Benemeriti dell'Associazione.
L'Adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
L'Adesione alla Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nella assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi.
Sono Fondatori coloro che hanno concepito l'Associazione ed hanno poi provveduto a redigere ed a firmare il suo atto costituito e la sua modifica in ONLUS.
Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono alla Associazione e versano le rispettive quote associative nella misura deliberata dagli organi sociali.
Sono Soci Istituzionali gli Enti, le Fondazioni Bancarie, o altri soggetti pubblici e privati che sostengano con strutture, mezzi, know-how, relazioni o contributi le attività dell'Associazione.
Sono Soci Benemeriti gli Enti, Fondazioni bancarie, persone ai quali il Presidente o il Consiglio Direttivo concede tale qualifica perchè hanno fattivamente contribuito con attività particolarmente meritevoli, ovvero con notevoli elargizioni in denaro o beni ad aiutare l'Associazione a raggiungere i suoi scopi.
La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti della Associazione.
Ciascuno aderente in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Associazione.
Ad ogni categoria di socio corrisponde una diversa quota associativa; il Consiglio di Amministrazione determina termini e condizioni per la determinazione dei Soci alle diverse categorie.
Coloro che vogliono essere ammessi alla Associazione, devono presentare, con completa libertà di forme, una domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare e ad osservare lo Statuto ed i regolamenti.
Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescritto, la stessa si ritiene respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio di Amministrazione non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
Articolo 7
Si perde la qualità di Socio, qualunque sia la categoria di appartenenza, per dimissioni, morosità, o a seguito di espulsione.
Le dimissioni vanno comunicate, con libertà di forme, all'Associazione almeno un mese prima della chiusura dell'esercizio sociale. Qualora dette dimissioni non pervengano in termine, la qualità di Socio permarrà anche nell'esercizio successivo, con conseguente obbligo del Socio dimissionario di versare la quota annuale salvo contrario parere del Consiglio di Amministrazione.
La morosità si ha quando il Socio tenuto a pagamenti fosse in ritardo nel pagamento delle quote o dei contributi votati dall'Assemblea, ovvero di altri pagamenti dovuti all'Associazione.
L'espulsione si ha quando il Socio, con la sua condotta, lede l'onere e l'immagine dell'Associazione o comunque compi atti che turbano i rapporti associativi o siano d'ostacolo al perseguimento delle finalità associative.
In ogni caso è espulso il Socio che non osserva le norme dello Statuto o dei regolamenti o le delibere degli Organi Sociali.
La perdita della qualità di Socio, qualunque sia la categoria di appartenenza e la causa, deve essere pronunciata dal Presidente, sentito il previo parere vincolante del Consiglio Direttivo.
La perdita di qualifica di Socio, qualunque ne sia la categoria o la causa, non dà diritto a restituzioni o ripartizioni di alcun genere.
Articolo8
Le quote di iscrizione all'Associazione vanno pagate una sola volta, all'atto dell'originaria adesione. Le quote associative annuali vanno pagate in una o più soluzioni, secondo i tempi e le modalità indicate dal Consiglio Direttivo, il quale determina altresì l'ammontare delle quote di iscrizione e di quelle associative differenziate per categorie di soci.
La quota sociale è intrasmissibile per atto tra vivi e per causa di morte e non è rivalutabile.
I contributi straordinari per attività specifiche sono votati dall'Assemblea.
Articolo 9
Costituiscono Organi dell'Associazione:
1) l'Assemblea;
2) Presidente Onorario;
3) il Presidente;
4) il Segretario Generale;
5) il Tesoriere;
6) il Consiglio di Amministrazione;
7) i Revisori dei Conti (organo facoltativo);
8) il Leadership Council;
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo o del Presidente, e salvo comunque il diritto al rimborso delle spese documentabili sostenute.
Chiunque sia chiamato a ricoprire una carica sociale, anche se collegiale, deve essere Socio.
L'elezione degli Organi della Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Articolo 10
L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'Organo Sovrano dell'Associazione stessa.
L'Assemblea delibera sugli argomenti attinenti alla vita dell'Associazione proposti dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione; provvede alla nomina e alla revoca del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, del Segretario Generale, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei conti; delibera sulle modifiche al presente statuto, approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
La convocazione dell'Assemblea è effettuata a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente l'Ordine del Giorno, esposto nella sede dell'Associazione almeno sette giorni prima della data fissata.
L'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente su richiesta di un quinto degli aderenti.
All'Assemblea potranno essere ammessi soltanto gli aderenti in regola con i pagamenti delle quote sociali.
Ogni socio maggiore di età ha diritto ad un voto. Sono tuttavia ammesse le deleghe per iscritto da aderente ad aderente ma non si possono rappresentare più di dieci aderenti per volta.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, che ne deve constatare la legale costituzione e disciplinarne la discussione.
Il verbale dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario, scelto dal Presidente, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le Assemblee in prima convocazione deliberano validamente con la presenza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli aderenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque ne sia il numero. La delibera di scioglimento dell'Associazione è adottata con i voti espressi dai tre quarti dell'Assemblea, sentito il parere del Presidente.
Articolo 11
Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di quindici membri. Ne fanno parte di diritto oltre il Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere.
L'Assemblea degli aderenti nomina il Presidente e, nell'ambito delle liste dei candidati presentate dal Presidente, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è incaricato dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'amministrazione ed il conseguimento degli scopi sociali, ivi compresa la redazione del bilancio preventivo e consuntivo secondo le leggi vigenti.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.
E' presieduto dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente o dal componente più anziano, secondo quanto disposto dai regolamenti interni.
Si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno tre membri del Consiglio. La convocazione viene fatta per iscritto o verbalmente, cinque giorni prima della data di riunione o tre in caso di urgenza.
Alle riunioni possono essere invitati eventuali esperti anche non Soci.
Il Consiglio si costituisce con la presenza del 50% (cinquanta per cento) dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del facente funzioni.
Le riunioni del Consiglio vengono verbalizzate dal Socio incaricato di fungere da Segretario, trascritte sul Libro dei Verbali del Consiglio e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In presenza di tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario Generale, che provveda alla stesura e sottoscrizione del verbale su apposito libro.
In caso di dimissioni, revoca o morte di due Consiglieri il Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Vice Presidente od il componente più anziano provvederà senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.
Articolo 12
L'Associazione è rappresentata da un Presidente e da un Segretario Generale; entrambi sono nominati dall'Assemblea degli aderenti e durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Essi decadranno dalle rispettive cariche se incorreranno nelle sanzioni previste dal quarto comma dell'articolo 7 del presente Statuto.
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio; ha la facoltà di farsi rappresentare da singoli aderenti e di delegare loro la firma per determinati atti o categorie di atti; sovraintende all'attività sociale di ogni settore e presiede l'Assemblea degli aderenti e il Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Segretario Generale.
Articolo 13
Il Presidente Onorario rappresenta la Associazione in tutte le manifestazioni pubbliche, convegni, riunioni di natura istituzionale ed esercita, attraverso la caratura morale della propria persona, il ruolo di coordinatore delle linee guida e degli indirizzi socio-politici dell'attività dei singoli associati nel quadro del disegno unitario dell'attività dell'Associazione.
Il Presidente Onorario non è individualmente investito di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza dell'Associazione.
Articolo 14
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione del bilancio di esercizio redigendo un'idonea relazione contabile.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Tesoriere i suoi poteri sono esercitati dal membro più anziano in carica del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 15
Qualora ciò sia ritenuto opportuno dai Soci, l'Assemblea nominerà un Collegio di Revisori o un Revisore dei Conti, cui siano affidate le funzioni di controllo del bilancio e gli altri compiti previsti dalle leggi vigenti. Nel caso di Collegio esso sarà composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità, verificano il bilancio annuale ed assistono, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
I Revisori durano in carica tre anni.
Articolo 16
L'Associazione si avvale della consulenza generale di un "Leadership Council" (Organo Consultivo) composto dai massimi studiosi italiani ed internazionali sulle attività di competenza dell'Associazione. Il Presidente del "Leadership Council", al fine di garantire la piena autonomia, è liberamente designato dall'Assemblea dei soci istituzionali, ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione, per la durata di due anni ed è rinnovabile.
Il "Leadership Council" fornisce pareri consultivi di natura scientifica a tutti gli organi dell'Associazione, in particolare con riferimento al programma di attività, al fine di assicurarne l'alto livello qualitativo.
Il "Leadership Council" è completamente autonomo nello svolgimento delle proprie attività.
Al "Leadership Council" spetta il compito di garantire un costante collegamento fra le iniziative più accreditate ed autorevoli del mondo della cultura, dell'esperienza professionale, accademica e imprenditoriale nei vari settori di riferimento.
Il "Leadership Council" predispone, entro novanta giorni dalla data di adozione del presente Statuto, una proposta di regolamento che definisce le modalità di composizione ordinaria e di funzionamento del "Leadership Council".
Articolo 17
L'esercizio annuale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Il bilancio dovrà essere redatto a norma di legge ed approvato dall'Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso o, qualora determinate esigenze lo richiedano, entro sei mesi.
Articolo 18
Il Fondo Comune è costituito:
a) dalle quote di ammissione e dai contributi annuali e straordinari degli aderenti;
b) dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
c) dalle sovvenzioni e dalle erogazioni, dai lasciti e dalle devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione ed accettati dal Presidente o, disgiuntamente, dal Tesoriere;
d) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
e) dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
Alle spese necessarie al funzionamento ed alla gestione dell'Associazione e al raggiungimento degli scopi associativi, si provvede mediante prelevamenti dal Fondo Comune.
Articolo 19
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i Libri Verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti, nonchè dei Libri degli Aderenti alla Associazione. I Libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.
Articolo 20
All'Associazione è vietato distribuire anche in nome indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 21
In caso di suo scioglimento, da qualunque causa determinato, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad enti od Associazioni con finalità non lucrative, di utilità sociale, o a fine di pubblico utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.
Articolo 22
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, del D.L.Vo 4 dicembre 1997 n.460, attuativo delle delega recata dall'art.3, commi 188 e 189 della L. 23 dicembre 1996 n.662, e loro successive modifiche ed integrazioni nonchè dalla Legge 7 dicembre 2000 n.383.
Articolo 23
Ogni e qualsiasi controversia tra i soci sarà demandata al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.
L'arbitrato sarà irrituale, sarà reso in Roma e le determinazioni del Collegio Arbitrale deliberate secondo equità, vincoleranno le parti come se fosse loro diretto accordo.
Condividi sui social network