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Statuto

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Articolo 1

È costituita  ai sensi del D.L.vo 4 dicembre 1997 n.460, attuativo della delega recata dall'art. 3, commi 188 e 189 della L. 23 dicembre 1996 n.662 ed ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n.383, l'Associazione Culturale denominata "ASSOCIAZIONE ROBERT F. KENNEDY FOUNDATION OF EUROPE - ONLUS".
Essa è tenuta all'uso nella denominazione in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale, o, in alternativa, dell'acronimo "ONLUS".
L'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà inserire nella denominazione sociale il nome o la sigla  di eventuali sponsor commerciali, ovvero abolire tali sigle in caso di cessazione del rapporto.

 

Articolo 2

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, aperta a uomini e donne, di qualsiasi stirpe e popolo del mondo e non persegue scopo di lucro.

 

Articolo 3

La sede legale dell'Associazione è in Roma, Via di Porta Pinciana n.1, nei locali individuati dal Consiglio di Amministrazione che li propone all'Assemblea ordinaria. L'Associazione può istituire altri sedi, nonchè delegazioni, sezioni, gruppi ed altra forma organizzativa periferica che possa essere considerata necessaria o utile al conseguimento  degli scopi  associativi in qualsiasi parte del mondo.

 

Articolo 4

La durata dell'Associazione è stabilita in anni trenta ed è prorogabile di altri trenta alla scadenza del termine originario.

 

Articolo 5

L'Associazione si propone di:
- promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni, mostre fotografiche, attività di formazione e programmi educativi, studi e convegni di rilevanza nazionale ed europea, nonchè sviluppare rapporti di collaborazione con amministrazioni internazionali, europee, nazionali, regionali e locali, con università italiane ed estere, con altre istituzioni culturali, con enti e, in genere, organismi pubblici o privati, privati od esteri in materie con particolare rilievo alle problematiche della difesa dei diritti umani e civili, dello sviluppo sostenibile, della protezione dell'ambiente e della vita umana.
Per lo svolgimento delle attività suddette l'Associazione potrà:
- ricevere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;
- concludere accordi, protocolli e convenzioni, contratti per prestazioni di servizio, conferire incarichi, acquisire e cedere diritti relativi ad opere dell'ingegno, beni e diritti di qualsiasi natura;
- partecipare ad associazioni, consorzi od altre organizzazioni aventi finalità compatibili.
L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività  connessa e\o affine  a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria  necessaria e\o utile alla realizzazione degli scopi  sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
L'Associazione potrà inoltre promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua  immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.
Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà poi collaborare  o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato locale, nazionale o internazionale nonchè collaborare  con organismi, movimenti, o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.
L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni   di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio Comune, Provincia o Regione, nonchè da Enti nazionali ed internazionali, offrendo la propria assistenza  e presenza  in ognuno dei campi  in cui svolge la propria attività; da enti pubblici  e privati, che comunque siano interessati allo sviluppo  dell'attività dell'Associazione.
Dallo scopo della Associazione è esclusa ogni finalità politica e di lucro.
L'Associazione, nell'attuazione del proprio scopo, persegue esclusivamente  finalità di solidarietà sociale e non può patrocinare iniziative in contrasto con esso.
L'Associazione non può  svolgere attività  diverse da quelle sopra indicate.

 

Articolo 6

L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche di qualsiasi nazionalità che presentino autentico interesse per gli scopi di cui all'articolo 5 del presente statuto e che chiedano di divenire tali per collaborare al raggiungimento degli scopi predetti.
Sono aderenti alla Associazione:
- i  Soci Fondatori;
- i Soci ordinari dell'Associazione;
- i Soci istituzionali dell'Associazione;
- i Soci Benemeriti dell'Associazione.
L'Adesione alla Associazione è a tempo indeterminato  e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
L'Adesione alla Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto  nella assemblea per l'approvazione  e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi.
Sono Fondatori coloro che hanno concepito l'Associazione  ed hanno poi provveduto a redigere ed a firmare il suo  atto costituito e la sua modifica in ONLUS.
Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono alla Associazione  e versano le rispettive quote associative nella misura  deliberata dagli organi sociali.
Sono Soci Istituzionali gli Enti, le Fondazioni Bancarie, o altri soggetti pubblici e privati che sostengano con strutture, mezzi, know-how, relazioni o contributi le attività dell'Associazione.
Sono Soci Benemeriti gli Enti, Fondazioni bancarie, persone ai quali il Presidente o il Consiglio Direttivo concede tale qualifica  perchè hanno fattivamente contribuito con attività particolarmente meritevoli, ovvero con notevoli elargizioni in denaro o beni ad aiutare l'Associazione  a raggiungere i suoi  scopi.
La divisione degli aderenti  nelle suddette categorie  non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi  in merito ai loro diritti nei confronti della Associazione.
Ciascuno aderente in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Associazione.
Ad ogni categoria di socio corrisponde una diversa quota associativa; il Consiglio di Amministrazione determina termini e condizioni per la determinazione dei Soci alle diverse categorie.
Coloro che vogliono essere ammessi alla Associazione, devono  presentare, con completa libertà di forme,  una domanda al Consiglio di  Amministrazione  recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare e ad osservare lo Statuto ed i regolamenti.
Il Consiglio di  Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande  di ammissione  entro sessanta giorni  dal loro  ricevimento, in assenza di un provvedimento  di accoglimento  della domanda entro il termine prescritto, la stessa si ritiene respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio  di  Amministrazione  non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

 

Articolo 7

Si perde la qualità di Socio, qualunque sia la categoria  di appartenenza, per dimissioni, morosità, o a seguito di espulsione.
Le dimissioni vanno comunicate,  con libertà di forme, all'Associazione almeno un mese prima della chiusura dell'esercizio sociale. Qualora dette dimissioni non pervengano in termine, la qualità di Socio permarrà anche nell'esercizio  successivo, con conseguente obbligo del Socio dimissionario di versare la quota annuale salvo contrario parere del Consiglio di Amministrazione.
La morosità  si ha quando il Socio tenuto a pagamenti fosse in  ritardo nel pagamento delle quote o dei contributi votati dall'Assemblea, ovvero di altri pagamenti dovuti all'Associazione.
L'espulsione si ha quando il Socio, con la sua condotta,  lede l'onere e l'immagine dell'Associazione o comunque compi atti che turbano i rapporti associativi o siano d'ostacolo al  perseguimento delle finalità associative.
In ogni caso  è espulso  il Socio che non  osserva le norme dello Statuto o dei regolamenti  o le delibere degli Organi Sociali.
La perdita  della qualità di Socio, qualunque sia la categoria di appartenenza  e la causa, deve essere pronunciata dal Presidente, sentito il previo parere vincolante del Consiglio Direttivo.
La perdita di qualifica  di Socio,  qualunque ne sia la categoria o la causa, non dà diritto a restituzioni o ripartizioni di alcun genere.

 

Articolo8

Le quote di iscrizione  all'Associazione vanno pagate una sola volta, all'atto  dell'originaria adesione. Le quote associative annuali vanno pagate in una o più soluzioni, secondo i tempi  e le modalità  indicate dal Consiglio Direttivo, il quale determina  altresì l'ammontare delle quote di iscrizione e di quelle associative differenziate per categorie di soci.
La quota sociale  è intrasmissibile per atto tra vivi e per causa di morte e non è rivalutabile.
I contributi straordinari per attività specifiche sono votati dall'Assemblea.

 

Articolo 9

Costituiscono Organi dell'Associazione:
1) l'Assemblea;
2) Presidente Onorario;
3) il Presidente;
4) il Segretario Generale;
5) il Tesoriere;
6) il Consiglio di  Amministrazione;
7) i Revisori dei Conti (organo facoltativo);
8) il Leadership Council;
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo o del Presidente, e salvo comunque il  diritto al rimborso delle spese documentabili sostenute.
Chiunque sia chiamato  a ricoprire una carica sociale, anche se collegiale, deve essere Socio.
L'elezione degli Organi della Associazione non può essere in alcun modo  vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

 

Articolo 10

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'Organo Sovrano dell'Associazione stessa.
L'Assemblea delibera sugli  argomenti attinenti alla vita dell'Associazione proposti dal Presidente, sentito il Consiglio di  Amministrazione; provvede alla nomina e alla revoca del Consiglio  di  Amministrazione, del Presidente, del Segretario Generale, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei conti; delibera sulle modifiche al presente statuto, approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
La convocazione dell'Assemblea  è effettuata a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente l'Ordine del Giorno, esposto nella sede  dell'Associazione  almeno sette giorni prima della data fissata.
L'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente su richiesta di un quinto degli aderenti.
All'Assemblea potranno essere ammessi soltanto gli aderenti in regola con i pagamenti delle quote sociali.
Ogni socio maggiore di età ha diritto ad un voto. Sono tuttavia ammesse le deleghe per iscritto  da aderente ad aderente ma non si possono rappresentare più di dieci aderenti per volta.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, che ne deve constatare la legale costituzione e disciplinarne la discussione.
Il verbale dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario, scelto dal Presidente, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le Assemblee in prima convocazione deliberano validamente con la presenza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli aderenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente con il voto  favorevole della maggioranza  dei presenti, qualunque  ne sia il numero. La delibera di scioglimento   dell'Associazione è adottata con i voti espressi dai tre quarti dell'Assemblea, sentito il parere del Presidente.

 

Articolo 11

Il Consiglio di  Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio di  Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di quindici membri. Ne fanno parte di diritto oltre il Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere.
L'Assemblea degli aderenti nomina il Presidente e, nell'ambito delle liste dei candidati  presentate dal Presidente, gli altri membri del Consiglio di  Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è incaricato dell'amministrazione ordinaria e straordinaria  dell'Associazione, può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'amministrazione  ed il conseguimento degli scopi sociali, ivi compresa la redazione del bilancio preventivo e consuntivo secondo le leggi vigenti.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.
E' presieduto dal Presidente  dell'Associazione ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente o dal componente più anziano, secondo quanto disposto dai regolamenti interni.
Si riunisce su convocazione del Presidente  o di almeno tre membri del Consiglio. La convocazione viene fatta  per iscritto o verbalmente, cinque giorni prima  della data di riunione o tre in caso di urgenza.
Alle riunioni possono essere invitati eventuali esperti anche non Soci.
Il Consiglio si costituisce con la presenza del 50% (cinquanta per cento)  dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità  prevale il voto del Presidente o del facente funzioni.
Le riunioni del Consiglio vengono verbalizzate dal Socio incaricato di fungere da Segretario, trascritte sul Libro dei Verbali del Consiglio e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In presenza di tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario Generale, che provveda alla stesura e sottoscrizione del verbale su apposito libro.
In caso di dimissioni, revoca o morte di due Consiglieri  il Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Vice Presidente  od il componente più anziano provvederà senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione  del nuovo Consiglio.

 

Articolo 12

L'Associazione è rappresentata da un Presidente e da un Segretario Generale; entrambi sono nominati dall'Assemblea degli aderenti e durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Essi decadranno dalle rispettive cariche se incorreranno nelle sanzioni previste dal quarto comma dell'articolo 7 del presente Statuto.
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio; ha la facoltà di farsi rappresentare  da singoli aderenti  e di delegare loro la firma per determinati atti o categorie  di atti; sovraintende all'attività sociale  di ogni settore e presiede l'Assemblea degli aderenti e il Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Segretario Generale.

 

Articolo 13

Il Presidente Onorario rappresenta la Associazione in tutte le manifestazioni pubbliche, convegni, riunioni di natura istituzionale ed esercita, attraverso la caratura morale della propria persona, il ruolo di coordinatore delle linee guida e degli indirizzi socio-politici dell'attività dei singoli associati nel quadro del disegno unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente Onorario non è individualmente investito di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza dell'Associazione.

 

Articolo 14

Il Tesoriere cura la gestione della cassa  dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione del bilancio di esercizio redigendo un'idonea relazione contabile.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo  del Tesoriere  i suoi poteri  sono esercitati dal membro  più anziano in carica del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 15

Qualora ciò  sia ritenuto opportuno  dai Soci, l'Assemblea nominerà un Collegio di Revisori o un Revisore dei Conti, cui siano affidate le funzioni di controllo del bilancio  e gli altri compiti  previsti dalle leggi vigenti.  Nel caso di Collegio esso sarà composto da tre membri   effettivi e da due supplenti.
I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità,  verificano il bilancio  annuale ed assistono, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
I Revisori durano in carica tre anni.

 

Articolo 16

L'Associazione si avvale della consulenza generale di un "Leadership Council" (Organo Consultivo) composto dai massimi studiosi italiani ed internazionali sulle attività di competenza dell'Associazione. Il Presidente del "Leadership Council", al fine di garantire la piena autonomia, è liberamente designato dall'Assemblea dei soci istituzionali, ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione, per la durata di due anni ed è rinnovabile.
Il "Leadership Council" fornisce pareri consultivi di natura scientifica a tutti gli organi dell'Associazione, in particolare con riferimento al programma di attività, al fine di assicurarne l'alto livello qualitativo.
Il "Leadership Council" è completamente autonomo nello svolgimento delle proprie attività.
Al "Leadership Council" spetta il compito di garantire un costante collegamento fra le iniziative più accreditate ed autorevoli del mondo della cultura, dell'esperienza professionale, accademica e imprenditoriale nei vari settori di riferimento.
Il "Leadership Council" predispone, entro novanta giorni dalla data di adozione del presente Statuto, una proposta di regolamento che definisce le modalità di composizione ordinaria e di funzionamento del "Leadership Council".

 

Articolo 17

L'esercizio annuale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Il bilancio dovrà essere redatto  a norma di legge  ed approvato dall'Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso o, qualora  determinate esigenze  lo richiedano, entro sei mesi.

 

Articolo 18

Il Fondo Comune è costituito:
a) dalle quote di ammissione  e dai contributi annuali e straordinari degli aderenti;
b) dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
c) dalle sovvenzioni e dalle erogazioni, dai lasciti e dalle devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione ed accettati dal Presidente o, disgiuntamente, dal Tesoriere;
d) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
e) dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
Alle spese necessarie al funzionamento  ed alla gestione dell'Associazione e al raggiungimento degli scopi associativi, si provvede mediante prelevamenti dal Fondo Comune.

 

Articolo 19

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i Libri Verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione  e dei Revisori dei Conti,  nonchè dei Libri  degli Aderenti alla Associazione. I Libri dell'Associazione sono visibili  a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte  dall'Associazione a spese del richiedente.

 

Articolo 20

All'Associazione  è vietato distribuire   anche in nome indiretto, utili o avanzi  di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve  o capitali durante la vita dell'Associazione  stessa,  a meno che la destinazione o la distribuzione  non siano imposte per legge o  siano effettuate  a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
L'Associazione  ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi  di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Articolo 21

In caso di suo scioglimento, da qualunque causa determinato, l'Associazione ha l'obbligo  di devolvere il suo patrimonio ad enti od Associazioni  con finalità non lucrative, di utilità sociale,  o a fine di pubblico  utilità, sentito  l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa  disposizione imposta dalla legge.

 

Articolo 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, del D.L.Vo 4 dicembre  1997 n.460, attuativo delle delega recata dall'art.3, commi 188 e 189 della L. 23 dicembre 1996 n.662,  e loro successive  modifiche ed integrazioni nonchè dalla Legge 7 dicembre 2000 n.383.

 

Articolo 23

Ogni e qualsiasi controversia  tra i soci  sarà demandata al giudizio  di un Collegio Arbitrale composto da  tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.
L'arbitrato sarà  irrituale, sarà reso in Roma e le determinazioni del Collegio Arbitrale deliberate secondo equità, vincoleranno le parti come se fosse loro diretto accordo.

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